L’Arbitro Bancario Finanziario di Roma ha sancito il diritto, per un risparmiatore italiano assistito dallo Studio Legale dell’Avvocato Alberto Rizzo, residente a Reinach in Svizzera, a riscuotere gli importi riportati nella tabella posta nel retro dei buoni, pari a circa 75.000, euro, e non gli importi inferiori riconosciuti da Poste, pari invece a soli 47.000, euro.
Il risparmiatore, titolari di sette buoni trentennali emessi a fine del 1986, si era visto respingere le proprie richieste di riconoscimento degli interessi riportati nel retro degli stessi, a causa di una modifica dei rendimenti avvenuta nel giugno del 1986, prima che il medesimo sottoscrivesse i buoni, e di un timbro che Poste aveva apposto sopra la tabella con i rendimenti degli stessi.
La decisione del Collegio di Roma ha affermato la prevalenza di quanto riportato sul buono fruttifero, rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale in epoca antecedente alla sottoscrizione del titolo, e senza che a nulla valesse - a tal fine - il timbro apposto da Poste.
La motivazione della decisione è fondata sul fatto che tale timbro prevede gli interessi dovuti esclusivamente per i primi venti anni di validità del titolo, non disponendo nulla per gli interessi da corrispondersi in favore del risparmiatore per gli ultimi dieci anni.
Con questo provvedimento Poste Italiane è stata condannata a rimborsare al risparmiatore, assistito dall’avvocato Alberto Rizzo di Bra, insieme al collega Fabio Scarmozzino di Torino, gli interessi previsti sui buoni per gli ultimi dieci anni di validità dei titoli, e non soltanto quelli inizialmente riconosciuti da Poste Italiane.
In tal modo il risparmiatore è riuscito a farsi riconoscere oltre 28.000 euro in più rispetto a quanto voleva corrispondere Poste.
“Si tratta di un’importante decisione per le migliaia di titolari di buoni postali che in questi anni, decorsi i trent’anni dalla sottoscrizione, si recano presso gli uffici postali e che ignari dei propri diritti, si vedono riconoscere importi inferiori rispetto ai rendimenti previsti nel buono – commentano gli avvocati Alberto Rizzo e Fabio Scarmozzino -. A tal fine è opportuno che ogni persona in possesso di un buono emesso dopo il giugno del 1986 faccia esaminare lo stesso per capire se ha diritto a farsi corrispondere un importo maggiore rispetto a quanto determinato da Poste, e ciò anche se il buono è già stato incassato, purché non siano decorsi oltre 10 anni da tale momento”.